IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 8, commi 1 e 4, del decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235; 
  Viste le note dell'Ufficio territoriale del Governo di  Campobasso,
prot. n. 0009291 del 19 febbraio 2013  e  prot.  n.  0009926  del  22
febbraio 2013 con le quali sono stati inviati gli atti trasmessi  dal
Tribunale ordinario di Campobasso, relativi ai fascicoli  processuali
n. 675/09 R.G. Trib. e n. 3302/06 R.G. P.M. a carico del sig.  Angelo
Michele Iorio, ai sensi  dell'art.  8,  commi  1  e  4,  del  decreto
legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012; 
  Vista la sentenza n.  69/2012  del  22  febbraio  2012  emessa  dal
Tribunale ordinario di Campobasso che condanna il sig. Angelo Michele
Iorio, ad anni uno e sei mesi di reclusione, colpevole del  reato  di
abuso d'ufficio di cui all'art. 323 del codice penale; 
  Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art.  8,  comma
1, prevede la sospensione di  diritto  dalle  cariche  di  Presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale per  coloro
che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti
indicati all'art. 7, comma 1 lettere a), b)  e  c)  tra  i  quali  e'
contemplato anche l'abuso di ufficio (art. 323 c.p.); 
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo  di  Campobasso
del 5 marzo 2013, che comunica che il sig. Angelo Michele Iorio, gia'
Presidente della regione Molise, e' stato rieletto a  componente  del
nuovo  Consiglio  regionale  del  Molise  a  seguito  della   tornata
elettorale del 24 e 25 febbraio 2013, in attesa della proclamazione; 
  Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo  di  Campobasso
del 18 marzo 2013 che comunica l'avvenuta proclamazione degli  eletti
al Consiglio regionale del Molise tra i  quali  risulta  indicato  il
sig. Angelo Michele Iorio; 
  Considerato che con nota a firma del Ministro dell'interno  del  22
marzo 2013  e'  stato  trasmesso  un  appunto  in  cui  l'Ufficio  di
Gabinetto  dello  stesso  Ministro  dell'interno  ritiene  che,   «in
considerazione della funzione  assunta  solo  in  via  di  fatto  dal
Presidente a seguito  dell'annullamento  dell'atto  di  proclamazione
degli eletti conseguito alle elezioni del 16 e 17 ottobre  2011,  con
sentenza del TAR Molise n.  224/2012,  confermata  dal  Consiglio  di
Stato con sentenza n. 5504/2012», il sig. Angelo  Michele  Iorio  non
debba essere sospeso di diritto  dalla  carica  di  Presidente  della
Giunta regionale del Molise e da consigliere  regionale  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  31  dicembre
2012, n. 235 ma, piuttosto, a decorrere dalla data  di  proclamazione
degli eletti al Consiglio regionale del  Molise  avvenuta,  ad  opera
dell'Ufficio  centrale  regionale  presso  la  Corte  di  appello  di
Campobasso, il 16 marzo 2013; 
  Rilevato, pertanto, che dal 16 marzo 2013,  data  di  proclamazione
degli  eletti  al  Consiglio  regionale  del   Molise,   decorre   la
sospensione del sig. Angelo Michele Iorio dalla carica di consigliere
regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
ed il Ministro dell'interno; 
 
                               Decreta 
 
a decorrere dal 16 marzo 2013 e' accertata la  sospensione  del  sig.
Angelo Michele Iorio dalla  carica  di  consigliere  regionale  della
regione Molise, ai sensi  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012 n. 235. 
    Roma, 28 marzo 2013 
 
                                                        Il Presidente 
                                                                Monti